Fonte: greenbiz.it Quinto Conto Energia. Finalmente è stata resa nota la versione ufficiale del decreto che fissa gli incentivi per gli impianti fotovoltaici varato dal governo la scorsa settimana.
Eccone i contenuti, già comunque anticipati dai ministri che ne hanno curato la realizzazione, Corrado Clini, Corrado Passera e Mario Catania, rispettivamente al timone dei ministeri dell’Ambiente, dello Sviluppo economico e delle Politiche Agricole
Partiamo dai motivi che hanno spinto al varo di un nuovo Quinto Conto Energia. Lo stesso testo, come già hanno ribadito più volte i ministri competenti, sottolinea tra l’altro che “nel settore elettrico l’Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell’obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020” e che “non si possa continuare a seguire l’approccio sinora adottato per il perseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili e che ora per il raggiungimento degli obiettivi va dato impulso ai settori calore e trasporti e all’efficienza energetica, che sono modalità, in media, economicamente più efficienti”.
Per cinque semestri dalla data di partenza della nuova disciplina saranno ammessi agli incentivi:
a) impianti fotovoltaici il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera gli 80 ML€;
b) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€;
c) impianti fotovoltaici a concentrazione il cui costo annuo indicativo degli incentivi nel semestre non supera i 10 ML€.
Sarà il Gse a comunicare i contingenti di potenza disponibile e a formare la graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti al registro, ottenuta considerando questi criteri di priorità e dopo una valutazione della documentazione pervenuta (specificata nel decreto):
a) impianti fotovoltaici su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
b) impianti fotovoltaici su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
c) impianti fotovoltaici su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
d) impianti fotovoltaici per i quali il soggetto interessata richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
e) impianti fotovoltaici ubicati, nell’ordine, in siti contaminati come definiti dall’articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, in discariche esaurite, in aree di pertinenza di discariche;
f) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 200 kW asserviti ad azienda agricola, il cui soggetto responsabile è la stessa azienda;
g) impianti fotovoltaici realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di apertura del registro, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
h) impianti fotovoltaici realizzati, nell’ordine, su serre, su pergole, tettoie, pensiline, barriere acustiche;
i) altri impianti fotovoltaici che rispettino i requisiti di cui all’articolo 7;
j) precedenza della data del pertinente titolo autorizzativo;
k) minore potenza dell’impianto fotovoltaico;
l) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.
Gli impianti fotovoltaici, quelli integrati con caratteristiche innovative e quelli fotovoltaici a concentrazione di potenza fino a 12 kW accedono direttamente alle tariffe incentivanti e per loro non sussiste l’obbligo di iscrizione al registro, una condizione che già solleva parecchie polemiche visto che comunque l’obbligo sussiste comunque per impianti fotovoltaici sostanzialmente piccoli.
Le risorse non assegnate in un semestre saranno comunque riallocate nel corso di quello successivo. Tagliati del 32-36% gli incentivi, inoltre, si conferma che vengono concessi per 20 anni “dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione", con applicazione della tariffa vigente nella stessa data.
L’obiettivo di potenza installata è di circa 23 mila MW a fine dicembre 2016. In questo momento si stima che il costo indicativo annuo degli incentivi sia compreso tra 6 e 7 miliardi di euro. Ma una volta toccato il tetto dei 6 miliardi pare che sia tutto rivisto in modo da concedere altri 500 milioni.
Anche l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas avrà dei compiti, tra cui quello di specificare le modalità di utilizzo "dei dispositivi di accumulo per immagazzinare la produzione degli impianti" e "le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico".
-Innova Energie Rinnovabili, Cagliari-

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