La Corte di giustizia europea ha risolto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tar Lombardia nell’ambito di un ricorso dell’Enel in materia di "offerte a condizioni fissate in via autoritativa" riguardante la controversia fra l'Enel Produzione Spa e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg).
A tale proposito la Corte Ue ha affermato la non contrarietà nei confronti della normativa Comunitaria (in particolare nei confronti della direttiva 54/2003 - norme comuni sul mercato interno dell'energia elettrica) della normativa nazionale italiana che impone ai produttori di energia elettrica che dispongono di impianti essenziali per il funzionamento della rete, a presentare offerte sulla base delle condizioni fissate dall’Authority (e non basate quindi sull'incontro fra la domanda e l'offerta).
Ma andiamo con ordine. La delibera del 2009 dell'Aeeg (Aeg/elt52/09) impugnata dall’Enel si fonda su di una legge nazionale del 2009, la cosiddetta “legge anticrisi” 2/2009. Questa è volta alla riduzione del prezzo dell'energia elettrica al fine di garantire minori oneri per le famiglie e a evitare che si crei nel mercato una condizione di potere dominante esercitato di fatto dai titolari delle unità di produzione essenziali.
Tale legge, in particolare all’articolo 3- comma 11, afferma che "i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia in conformità ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dall'Autorità, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo".
Secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia Ue quindi l’Aeeg ha il diritto di stabilire condizioni per le offerte sul mercato nazionale dell’energia elettrica se finalizzate alla riduzione dei prezzi “nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica”. Ciò in quanto la direttiva 54/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ,chiamata in causa dall’Enel nel ricorso, “deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nella causa principale".
La Corte Ue ricorda inoltre che la normativa italiana, "ai fini della riduzione del prezzo dell'energia elettrica nell'interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati essenziali….., l'obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell'energia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo da essa perseguito ".
La palla passa quindi ora nuovamente al giudice amministrativo italiano che ha sottoposto la causa alla Corte Ue. Sarà lui che dovrà stabilire se la delibere dell'Autorità dell'energia, oggetto della controversia sollevata dall’Enel, non siano andate oltre alle finalità indicate dalla legge, ovvero la riduzione del prezzo dell'energia elettrica nell'interesse del consumatore finale e la sicurezza della rete elettrica. (www.linnova.it 1° nel Fotovoltaico in Sardegna)
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