lunedì 26 dicembre 2011

Fotovoltaico: Esito clamoroso di un ricorso di imprenditori

Fonte: edilia2000.it
Il TAR Puglia boccia le linee guida sulle rinnovabili. Con la sentenza del 14 dicembre 2011, n. 2156, la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha "annullato" le linee guida della Regione per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, approvate con il Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010.

Questo è l'esito clamoroso per l'accoglimento di un ricorso presentato contro la Provincia di Taranto e la Regione Puglia, per l'annullamento del provvedimento di diniego del rilascio di nulla osta a un impianto di generazione fotovoltaica della potenza di circa 1.000 kW.
I giudici del TAR, sezione di Lecce, hanno ribadito come le cosiddette “aree non idonee” non potessero essere qualificate come zone soggetto a un divieto preliminare assoluto, rifacendosi espressamente alle Linee Guida Nazionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili le quali così recitano all'allegato 3: "L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio".

Quindi il Tar Puglia, con riferimento al Regolamento Regionale del 30 dicembre 2010 n. 24 contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ha esplicitato ampiamente che l'individuazione di non idoneità delle aree, operata dalla Regione, comporta che per le stesse si determina una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione, e non già una impossibilità di fatto automatica.

Pertanto, in base a queste ultime determinazioni del Tar, le Amministrazioni pubbliche - anche in presenza di un'area ritenuta non idonea dalla Regione - dovranno comunque svolgere l'esame delle effettive caratteristiche del sito interessato, in quanto "non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall'altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)".

E' una sentenza che fa molto discutere, ma ormai è fatta e se ne deve tener conto, ricordando che con questa sentenza le linee guida regionali non possono esprimere un divieto assoluto di ubicazione degli impianti in questione.(www.linnova.it 1° nel Fotovoltaico in Sardegna)

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